Art. 5.
(Sanzioni).

      1. A colui che manomette, elimina o rende in tutto o in parte inservibili i dispositivi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, si applica la sanzione della perdita totale del punteggio di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Nei casi di superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri orari e di guida senza le cinture di sicurezza allacciate,

 

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per gli autoveicoli, ovvero senza l'uso a norma di legge del casco protettivo, per i motoveicoli, nonché di transito nelle corsie preferenziali, nelle piste ciclabili e nelle corsie di emergenza, si applica la sanzione della decurtazione di 10 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Sono puniti con la decurtazione di 7 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) la violazione dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'inversione di marcia in luoghi dove tale manovra non è comunque consentita;

          b) il mancato arresto in prossimità degli attraversamenti pedonali;

          c) l'uso del telefono portatile durante la guida senza auricolare o senza dispositivo viva voce.

      4. La perdita totale del punteggio della patente di guida a seguito di una o più violazioni delle norme richiamate dal presente articolo comporta l'impossibilità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per tre mesi dalla data di cessazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
      5. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 142, comma 9, al secondo periodo, le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi» e al terzo periodo, le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto mesi»;

          b) all'articolo 186, comma 2, terzo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a sei mesi, ovvero da quattro mesi a otto mesi».

 

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